[Soci SLIP] riforma cod civ
Domenico Odetti
domenico a odetti.org
Mer 25 Feb 2009 16:41:03 CET
eccoci finalmente possiamo parlare di documenti informatici???
legge 2/2009 art 12 bis
/12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente: /
/«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori,
le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura
o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui
al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono
informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli
altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per
la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti
al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni,
la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le
scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal
presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile».
/
/cosa significa per ora mi č oscuro.
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