[Soci SLIP] Re: il copyright sulla musica sale a 70 anni

Enrico Agliotti enrico.agliotti a gmail.com
Mar 13 Set 2011 20:10:23 CEST


Il 13 settembre 2011 17:46, Enrico Agliotti
<enrico.agliotti a gmail.com> ha scritto:
> il sottotitolo sembra una presa per il c..0
>

qui un testo precedente di Anna Masera che smontava le ragioni
dell'articolo e si augurava che questa proposta non passasse
(evidentemente la UE non ha ascoltato):

http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=1239

ve lo riporto per comodità:

Copyright, no all'estensione dei diritti connessi

Il 9 settembre il Consiglio Ue intende rispolverare una direttiva
protezionistica respinta due anni fa

Aggiornamento del 12 Settembre 2011

Passa la direttiva che estende il copyright sulle registrazioni
musicali da 50 a 70 anni in Europa

New rules on term of protection of music recordings:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/124570.pdf/EN
(original version)/

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Torino, 20 Agosto 2011
A quanto pare il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti del
Consiglio Ue) il 9 settembre intende riproporre una direttiva
partorita due anni fa per estendere i diritti connessi ai diritti
d'autore da 50 a 95 anni.

Per troppo tempo le leggi sul copyright (o meglio, il diritto
d'autore) sono state manipolate come se fossero macchine macina-soldi.
 Nel corso degli anni la durata del diritto d'autore è stata estesa
costantemente, tanto che ormai non è più un incentivo a creare, perchè
va oltre la vita stessa degli autori. Si pensi per esempio a John
Lennon, che è morto eppure frutta ancora tanti soldi ai suoi
produttori: eppure l'industria musicale include i nomi di diversi
musicisti morti nella richiesta di estensione dei diritti. Fin dal 18°
secolo quando fu inventato il copyright, gli editori sapevano che per
ottenere un monopolio legale per i loro prodotti bisognava mettere al
centro dell'attenzione gli artisti (per questo si dice diritto
"d'autore" e non "di produttore").

La direttiva che torna pericolosamente in auge è quella che fu
partorita il 16 luglio 2008 dalla Commissione europea: propone di
estendere il termine della tutela offerta agli artisti interpreti ed
esecutori ed ai produttori di fonogrammi, rispettivamente sulle loro
interpretazioni e sulle relative registrazioni, da 50 a 95 anni.

Precisa l'avvocato Marco Ciurcina, portavoce dell'Associazione per il
Software Libero: "La direttiva in questione, riguarda l'estensione dei
diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e dei
produttori di fonogrammi, è già stata votata, con emendamenti (tra
l'altro, con la riduzione a 70 del termine di durata dei diritti), dal
Parlamento Europeo nel 2009. Quindi, se ora il Consiglio, a seguito
del voto del COREPER, approverà la versione adottata dal Parlamento,
la modifica sarà adottata. Altrimenti si tornerà in seconda lettura in
Parlamento. In effetti c'è il rischio che l'ampliamento della durata
dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e dei
produttori di fonogrammi sia imminente, se non succede qualcosa nei
prossimi giorni".

I proponenti giustificano l’estensione riconoscendole, in particolare,
tre principali funzioni. La prima di carattere previdenziale perché
consentirebbe agli interpreti, specie quelli di minor successo, di
continuare per più tempo a trarre dei ricavi dalla propria produzione
artistica e questo anche quando abbiano ormai smesso di creare e
vivano conseguentemente il periodo di maggiore vulnerabilità
economica.
La seconda di tipo incentivante (tipica di ogni intervento legislativo
in materia di proprietà intellettuale) perchè una tutela più estesa
equivarrebbe ad una maggiore aspettativa di guadagno e dovrebbe,
quindi, stimolare maggiormente gli interpreti a dedicarsi all’attività
artistica ed i produttori ad investire in essa.
La terza, infine, protezionistica in quanto il riconoscimento di un
diritto connesso più lungo permetterebbe di scongiurare un abbandono
del mercato musicale europeo a vantaggio di quello americano, su cui
viene già accordato un periodo di tutela più lungo rispetto a quelle
odierno europeo. Secondo la Commissione, infatti, se questa differenza
dovesse persistere gli interpreti sarebbero spinti a legarsi con le
case di produzione americane le quali ne indirizzerebbero la
produzione artistica in accordo ai gusti ed alle esigenze del mercato
statunitense.

L’analisi, specie economica, del mercato musicale smentisce però le
giustificazioni addotte dalla Commissione. Commenta l'avvocato Marco
Ricolfi del Centro Nexa: "Partendo dagli incentivi va premesso che
molti artisti, soprattutto quelli meno forti contrattualmente, cedono
ogni diritto attraverso i c.d. contratti buy-out, rinunciando a
qualunque aspettativa di guadagno della propria opera nel corso del
tempo. Nei confronti di questi artisti la previsione di equi compensi
intrasmissibili rappresenterebbe una tutela certamente più efficace.
Per gli altri che, al contrario, ricevono periodicamente delle
royalties che rispecchiano l’andamento della loro opera nel corso
della sua vita, occorre procedere ad una distinzione. Invero per gli
artisti che oggi sono al termine della propria carriera un’estensione
retroattiva non avrebbe alcun effetto incentivante capace di tradursi
in un incremento dell’attività creativa. In una prospettiva invece
futura è evidente che l’estensione favorirebbe quei soli artisti le
cui opere abbiano ancora un mercato dopo 50 anni. In tale ottica si
potrebbe forse riconoscere la capacità incentivante dell’estensione,
almeno per gli artisti di maggior successo, ma una simile
giustificazione si porrebbe in antitesi con la dichiarata finalità
previdenziale in favore degli interpreti minori, di cui la proposta si
fa espressamente carico, cercando di riequilibrarne le sorti con
quelle degli artisti più rinomati.

Per quanto riguarda poi la politica protezionista volta a favorire le
case di produzione europee rispetto alle controparti americane si
potrebbe immediatamente dubitare dell’opportunità di continuare ad
associare interpreti e produttori. Essi sono stati storicamente
trattati in maniera congiunta dovendo entrambi alla comparsa delle
tecniche di registrazione la contemporanea emersione delle proprie
rispettive pretese; tuttavia il progresso tecnologico ha quasi
completamente affrancato l’interprete dal produttore: molti artisti
sono infatti oggi in grado di auto prodursi. Inoltre i costi di
registrazione sono così radicalmente calati da non giustificare più
l’esclusiva riconosciuta al produttore nella stessa misura in cui la
giustificavano un tempo (e certamente non al punto di aumentarla).
Tralasciando comunque questa considerazione va osservato che il
ricorso al principio di trattamento nazionale, che informa
l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a soggetti
stranieri (siano essi persone fisiche o giuridiche), fuga ogni timore
in proposito. Sul mercato americano l’artista o il produttore
americano e quelli europei riceveranno lo stesso trattamento, cosa che
avverrà anche in Europa. Peraltro è anche agevole constatare che nel
panorama odierno (ed a maggior ragione in prospettiva futura) non
esistono più case di produzione che operino solo in America o solo in
Europa, limitando la propria produzione alle richieste di uno
specifico mercato, ma al contrario si riscontra l’esistenza di poche
condensate multinazionali (le c.d. majors) che operano
trasversalmente.

La Commissione infine, tra le righe, osserva che l’estensione avrebbe
anche la finalità di parificare il trattamento dell’interprete a
quello, ben più generoso, dell’autore. Al riguardo, proprio
l’esistenza di un diritto d’autore sul testo musicale impedirebbe la
caduta in pubblico dominio dell’opera allo scadere del diritto
connesso riconosciuto ad interpreti e produttori.
In realtà, queste considerazioni sono vere solo con riguardo alle
opere ancora sottoposte al diritto d’autore, mentre le interpretazioni
di musica classica o di musica popolare sono destinate a cadere
immediatamente in pubblico dominio al termine del diritto connesso su
esse riconosciuto.

Per quanto riguarda le altre opere bisogna ulteriormente distinguere.
In particolare, i casi in cui l’interprete sia anche autore non
comporta alcun allarme: egli continuerà infatti ad essere parzialmente
tutelato per lo sforzo creativo sostenuto. Nei casi in cui invece
autore ed interprete non coincidano si verificherà una situazione tale
per cui l’autore (o più probabilmente il suo avente causa) continuerà
ad esercitare una forma di controllo anche sulla componente aggiunta
rappresentata dall’interpretazione ed in precedenza controllata
dall’interprete (o più probabilmente il suo avente causa). Se questa
situazione potesse essere risolta in maniera indolore, certamente la
Commissione avrebbe un argomento. Tuttavia l’analisi economica ci
insegna come la contestuale insistenza su un bene di diversi strati di
monopolio facenti capo a soggetti diversi comporti un prezzo maggiore
rispetto a quello dell’opera  soggetta ad un unico diritto esclusivo".

Per queste ragioni la proposta della Commissione, specialmente
considerate le giustificazioni addotte, va respinta; diversamente la
sua adozione comporterebbe un ulteriore ostacolo per l’accesso e la
circolazione di una importante risorsa culturale e ludica.



-- 
Enrico Agliotti
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