[Soci SLIP] Vi consiglio di non leggere

Domenico Odetti domenico.odetti a tele2.it
Mer 22 Feb 2006 18:10:53 CET


*Visto che ieri abbiamo parlato di reati, pur non essendo un penalista, 
vi giro le norme di riferimento in tema di violazioni di sistemi 
informatici. La prossima tranche sarà rivolta alle violazioni delle licenze.

Se poi ritenete interessante l'argomento lo si può approfondire.



Art. 615 bis * Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si 
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata 
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave 
reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al 
pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella 
prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si 
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se 
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente 
la professione d'investigatore privato (1).
/(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98./

*Art. 615 ter * Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro 
la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' 
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato 
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei 
doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 
qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o 
alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la 
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi 
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine 
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione 
civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, 
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della 
persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).
/(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547./

*Art. 615 quater * Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso 
a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di 
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, 
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 
all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure 
di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al 
predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la 
multa sino a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui 
ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
/(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547./

*Art. 615 quinquies * Diffusione di programmi diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui 
stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il 
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei 
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, 
totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con 
la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni (1).
/(1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547. /
* Sezione V: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEI SEGRETI *
*Art. 616 * Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a 
lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di 
farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, 
a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, 
e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione 
di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 
sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il 
contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento 
ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la 
reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" 
si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o 
telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a 
distanza (1).
/(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547. /
/ /
*Art. 617 * Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di 
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di 
una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o 
comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si 
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle 
conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si 
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se 
il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un 
incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle 
funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione 
dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche 
abusivamente la professione d'investigatore privato (1).
/(1)Articolo cosi' sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98. /

//

*Art. 617 quater * Intercettazione, impedimento o interruzione illecita 
di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, 
ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si 
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al 
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui 
al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della 
persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a 
cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo 
Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o 
di pubblica necessita';
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione 
o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore 
privato (1).
/(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. /
/ /
*Art. 617 quinquies * Installazione di apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 
intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a 
quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
/(1)Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. /

*Art. 617 sexies * Falsificazione, alterazione o soppressione del 
contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di 
arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, 
in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, 
di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne 
faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a 
quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
quarto comma dell'articolo 617 quater (1).
/(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547. /
/ /
*Art. 618 * Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto 
abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non 
diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in 
tutto o in parte, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un 
milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.



Maggiori informazioni sulla lista Soci